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- Panoramica
Cessazione del rapporto di lavoro in Colombia
La parte che recede unilateralmente dal contratto di lavoro deve indicare per iscritto, al momento della cessazione del rapporto di lavoro, la causa o il motivo che l’ha determinata, salvo alcuni casi particolari.
La cessazione del rapporto di lavoro deve rispettare le regole stabilite dal diritto dei contratti di lavoro, dalla normativa salariale e dalle norme sulla sicurezza sociale. Le aziende devono fornire una motivazione equa per licenziare un dipendente agli occhi della legge, altrimenti rischiano sanzioni e multe.
Il periodo di preavviso previsto per legge in Colombia dipende dal contesto:
- Non è richiesto alcun periodo di preavviso se un dipendente viene licenziato per cattiva condotta.
- Per i lavoratori con contratto a termine, il preavviso scritto deve essere inviato al dipendente 30 giorni prima della scadenza del contratto.
- Per i dipendenti senza contratto a termine, è richiesto un periodo di preavviso di 15 giorni quando il dipendente viene licenziato per scarso rendimento. In questi casi, il dipendente può rispondere alla cessazione del rapporto entro 24 ore per contestare la decisione.
In Colombia, l’importo che un’azienda deve pagare come indennità di fine rapporto dipende dalla natura della cessazione, dalla retribuzione attuale del dipendente e dal tipo di contratto.
Nel caso di un contratto a termine, l’indennità di fine rapporto corrisponde al saldo delle retribuzioni dovute al dipendente fino all’ultimo giorno del contratto.
Nel caso di un contratto a tempo indeterminato, l’indennità di fine rapporto varia in base agli anni di servizio e alla retribuzione attuale del dipendente.
- Il personale che percepisce meno di 9.085.260 COP$ (10 volte il salario minimo mensile) riceve un’indennità corrispondente a 30 giorni di salario per il primo anno di servizio e 20 giorni di salario per ogni anno aggiuntivo.
- Il personale che percepisce più di 10 volte il salario minimo mensile riceve un’indennità corrispondente a 20 giorni di salario dopo 1 anno e 15 giorni di salario per ogni anno aggiuntivo presso l’azienda.
I periodi di prova devono essere concordati per iscritto. Per i contratti a tempo indeterminato e per i contratti a termine di durata compresa tra 1 e 3 anni, il periodo di prova massimo è di 2 mesi. Nei contratti a termine inferiori a 1 anno, il periodo di prova non può superare un quinto della durata concordata, fino a un massimo di 2 mesi.