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- Panoramica
Tipologie di congedo in Lussemburgo
Il personale ha diritto a 2,167 giorni di riposo per ogni mese lavorato, per un minimo di 26 giorni di ferie retribuite all’anno.
Il personale in Lussemburgo ha diritto a 11 giorni festivi. Se è richiesto di lavorare in un giorno festivo, potrebbe avere diritto fino al 300% della retribuzione normale, con riposi compensativi.
Il personale malato ha diritto alla retribuzione integrale pagata dal datore di lavoro per 77 giorni, o fino alla fine del mese successivo al 77º giorno di malattia; successivamente percepisce prestazioni per malattia dalla Caisse Nationale de Santé pari al 100% della retribuzione normale, senza superare il 500% del salario minimo, cioè con un tetto approssimativo di circa 12.000 € al mese.
Le lavoratrici hanno diritto a 20 settimane di congedo di maternità, che iniziano otto settimane prima del parto e durano fino a 12 settimane dopo il parto, e sono retribuite all’aliquota corrispondente alla retribuzione normale, con un tetto pari a cinque volte il salario minimo, cioè circa 12.000 € al mese. Oltre ai benefici di maternità previsti per legge, le lavoratrici in gravidanza e nel periodo postnatale hanno diritto all’esenzione da lavori pericolosi, alla tutela contro il licenziamento conseguente alla maternità e all’esonero dall’obbligo di svolgere straordinari o turni notturni.
I padri hanno diritto a 10 giorni di congedo di paternità retribuito a carico del datore di lavoro. Il personale ha diritto a un congedo parentale compreso tra quattro e sei mesi dopo ogni nuova nascita in famiglia; questo diritto può essere esercitato fino a quando il bambino compie sei anni, o 12 anni in caso di adozione. Il diritto al congedo parentale può essere frazionato in: - otto a 12 mesi, durante i quali l’orario di lavoro dei genitori è dimezzato; - 20 mesi, durante i quali l’orario di lavoro è ridotto del 20%; - quattro periodi di un mese distribuiti nell’arco di 20 mesi.
Il personale può usufruire di 80 giorni di congedo per sviluppo professionale nel corso della propria carriera, retribuiti al 100%. Questo diritto allo studio può essere frazionato durante il rapporto di lavoro, ma deve essere esercitato come segue: - massimo 20 giorni nell’arco di due anni; - minimo 1 giorno per volta.
- Congedo per lutto: il personale ha diritto a tre giorni di congedo retribuito per la morte di un parente di primo grado, del partner o del coniuge, oppure a cinque giorni in caso di morte di un figlio minorenne. - Congedo per ospedalizzazione: i genitori hanno diritto a permessi per assistere i figli malati, che vanno da 12 giorni per i figli da 0 a quattro anni, a 18 giorni per i figli dai quattro ai 13 anni, e a cinque giorni per i giovani adulti di età compresa tra 13 e 18 anni. - Adozione: i genitori adottivi di bambini sotto i 16 anni hanno diritto a un congedo equivalente a quello accordato ai genitori naturali. - Nozze: il personale ha diritto a tre giorni di assenza per le pratiche legate al matrimonio, e a un giorno in caso di cerimonia di unione civile.