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- Panoramica
Cessazione del rapporto di lavoro in Romania
Ai fini dei contratti di lavoro, la legge rumena distingue tra posizioni dirigenziali e posizioni operative.
La cessazione del rapporto di lavoro può avvenire alla scadenza di un contratto o di un periodo di prova, su richiesta del dipendente, o da parte dell’azienda.
La cessazione da parte del datore di lavoro prima della scadenza del contratto di lavoro può avvenire per diverse ragioni, tra cui l’incapacità fisica o mentale di svolgere il lavoro, l’inadeguatezza professionale e l’esubero. Il datore di lavoro è tenuto a fornire le ragioni del licenziamento per iscritto.
Limitazioni alla cessazione
Il personale non può essere licenziato durante i congedi, durante un’inabilità temporanea, durante la quarantena o in gravidanza se il datore di lavoro era a conoscenza della gravidanza.
Il personale ha diritto a un periodo di preavviso di almeno 20 giorni prima della cessazione. Chi lascia una posizione esecutiva deve dare 20 giorni di preavviso; chi lascia una posizione di gestione deve dare 45 giorni.
L’indennità di fine rapporto non è prevista dalla legge in Romania.
Il periodo di prova, nel caso di un contratto di lavoro a tempo determinato, non può superare:
5 giorni lavorativi, per un contratto che non supera i 3 mesi; 15 giorni lavorativi, per un contratto tra i 3 e i 6 mesi; 30 giorni lavorativi, per un contratto che supera i 6 mesi; 45 giorni lavorativi, per un contratto che supera i 6 mesi e riguarda lavoratori che ricoprono una posizione di gestione.