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- Panoramica
Cessazione del rapporto di lavoro in Slovenia
I contratti di lavoro possono dare luogo a una cessazione del rapporto di lavoro per ragioni ordinarie o straordinarie: il licenziamento per ragioni ordinarie riguarda tipicamente la riduzione del personale o l’inadeguatezza. Il licenziamento straordinario copre invece le situazioni in cui un dipendente compie atti intenzionali volti a sabotare l’attività dell’azienda.
Il personale deve essere informato del motivo della cessazione e deve avere la possibilità di difendersi o spiegare le proprie azioni.
Il personale licenziato per ragioni ordinarie, cioè per riduzione del personale o per inadeguatezza, ha diritto ad almeno 15 giorni di preavviso prima della cessazione del rapporto di lavoro.
- Fino a 1 anno di servizio: preavviso di 15 giorni
- 1 – 2 anni di servizio: preavviso di 30 giorni
- Più di 2 anni di servizio: preavviso di 30 giorni, più 2 giorni per ogni anno aggiuntivo di servizio
Il personale licenziato per colpe dimostrabili ha diritto a soli 15 giorni di preavviso.
In assenza del corretto periodo di preavviso in caso di cessazione del rapporto di lavoro, il personale ha diritto a un’indennità di fine rapporto pari a una mensilità di retribuzione moltiplicata per il numero di anni di servizio presso l’azienda, fino a un massimo di 25 anni.
I periodi di prova possono durare fino a sei mesi. In caso di rendimento insoddisfacente durante il periodo di prova, il personale deve essere informato almeno sette giorni prima della cessazione del rapporto di lavoro.