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- Panoramica
Cessazione del rapporto di lavoro in Turchia
La cessazione del rapporto di lavoro può avvenire per giusta causa, come disonestà, negligenza, frode o altri illeciti legati al lavoro. Al di fuori di questi casi, è necessario fornire il periodo di preavviso, a condizione che entrambe le parti siano d’accordo.
I periodi di preavviso in Turchia sono determinati dall’anzianità di servizio del dipendente presso l’azienda come segue:
- 0 – 6 mesi: preavviso di 2 settimane
- 6 – 18 mesi: preavviso di 4 settimane
- 18 – 36 mesi: preavviso di 6 settimane
- 36+ mesi: preavviso di 8 settimane
Il personale che subisce una cessazione ingiusta ha diritto a un’indennità di fine rapporto pari a una mensilità di retribuzione per ogni anno di servizio presso l’azienda.
I periodi di prova devono essere indicati nel contratto e non possono superare i 2 mesi. Il periodo di prova può essere prorogato fino a 4 mesi tramite contratto collettivo. Durante il periodo di prova le parti possono recedere dal contratto di lavoro senza osservare il periodo di preavviso e senza corrispondere alcuna indennità. Resta fermo il diritto del dipendente alla retribuzione e agli altri diritti per i giorni effettivamente lavorati.