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- Panoramica
Cessazione del rapporto di lavoro in Ungheria
Le aziende in Ungheria devono di norma fornire per iscritto una motivazione a ogni membro del personale soggetto a cessazione del rapporto di lavoro. La motivazione deve essere chiara e fondata su fatti.
Le aziende non possono cessare un rapporto di lavoro quando un membro del personale è in congedo di maternità, congedo parentale, congedo per servizio militare di riserva volontaria o in altri casi tutelati dalla legge ungherese.
Per interrompere un rapporto di lavoro in Ungheria, il datore di lavoro deve fornire un periodo di preavviso compreso tra 30 giorni e 90 giorni. Questo periodo non si applica ai contratti a tempo determinato la cui durata termina nella data prevista nell’accordo.
Il periodo base di preavviso di 30 giorni per la cessazione viene esteso in base al periodo di servizio maturato dal membro del personale presso l’azienda:
- 5 giorni aggiuntivi dopo 3 anni di servizio
- 15 giorni aggiuntivi dopo 5 anni di servizio
- 20 giorni aggiuntivi dopo 8 anni di servizio
- 25 giorni aggiuntivi dopo 10 anni di servizio
- 30 giorni aggiuntivi dopo 15 anni di servizio
- 40 giorni aggiuntivi dopo 18 anni di servizio
- 60 giorni aggiuntivi dopo 20 anni di servizio
In Ungheria, l’indennità di fine rapporto varia da 1 mese di retribuzione a 9 mesi di retribuzione, in base all’anzianità e all’età del membro del personale. I contratti di lavoro dovrebbero chiarire le modalità e le procedure per l’indennità di fine rapporto per evitare malintesi. Il personale ha diritto all’indennità di fine rapporto nei casi di licenziamento unilaterale da parte del datore di lavoro, di cessazione dell’attività dell’azienda e in determinate situazioni legate ad acquisizioni.
In Ungheria, il periodo massimo di prova è di 3 mesi. Al termine del periodo di prova, il membro del personale è considerato a tutti gli effetti assunto e ha diritto a tutte le tutele previste dalla normativa sul lavoro ungherese, anche se nel contratto non era specificato un periodo di prova.