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- Panoramica
Tipologie di congedo in Italia
In Italia esistono tre diverse tipologie di congedo che rientrano nella categoria delle ferie annuali: - Vacanza (Ferie) - 22 giorni per chi lavora cinque giorni alla settimana, 26 giorni per chi lavora sei giorni alla settimana - Permesso orario per riduzione dell’orario di lavoro (ROL) - 36 ore all’anno dopo i primi due anni, da utilizzare in blocchi di quattro ore o otto ore - Permesso orario ex festività - 32 ore all’anno, da utilizzare in blocchi di quattro ore o otto ore, in sostituzione delle quattro festività abolite per legge 40 anni fa
Il personale ha diritto a cinque mesi di retribuzione piena. Di solito un mese viene fruito prima della nascita del bambino e quattro mesi dopo. Le future madri hanno diritto a sei settimane di congedo di gravidanza prima della data presunta del parto e ad almeno otto settimane di congedo di maternità dopo il parto. I padri possono usufruire di sette giorni di congedo di paternità retribuito entro cinque mesi dalla nascita del bambino e possono prendere un ulteriore giorno in sostituzione della madre.
Oltre al congedo di maternità e paternità, i genitori possono fruire di congedo parentale non retribuito fino a 10 mesi. Per la madre, ciò può arrivare fino a sei mesi in aggiunta al congedo di maternità. La madre che sceglie di non prendere questo congedo non retribuito può lavorare giornate di sei ore fino a quando il bambino ha 12 mesi.
- Adozione: al momento dell’adozione di un minore, il personale ha diritto a tre mesi di congedo di maternità o paternità e agli stessi benefici economici dei figli naturali. I genitori possono inoltre usufruire del congedo parentale nei primi tre anni di vita del minore, con le stesse durate e gli stessi benefici economici. Si applica a entrambi i genitori. - Congedo per infortunio sul lavoro: i contratti collettivi o i contratti individuali generalmente prevedono un periodo di assenza retribuita in caso di infortunio sul lavoro. Il periodo è generalmente compreso tra sei e 12 mesi e si applica sia a un singolo periodo di malattia sia a periodi ripetuti. Il lavoratore ha diritto a mantenere il posto di lavoro e a ricevere la retribuzione in proporzione al periodo previsto dal contratto collettivo o dal contratto individuale. - Congedo per donne vittime di violenza: il rinnovo del Contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) in Italia, in vigore dal 1 aprile 2024, introduce una disciplina del congedo per le donne vittime di violenza. Questa disposizione, in linea con l’articolo 24 del decreto legislativo n. 80 del 15 giugno 2015, riconosce il diritto delle lavoratrici ad assentarsi dal lavoro per un massimo di 90 giorni lavorativi se sono inserite in percorsi di protezione certificati relativi alla violenza di genere. Il congedo, fruibile su base oraria o giornaliera nell’arco di tre anni, dà diritto a un’indennità pari all’ultima retribuzione della lavoratrice, anticipata dall’azienda e compensata con i contributi dovuti all’INPS nella stessa modalità prevista per le indennità di maternità.